Pagamento Tassa Rifiuti (TARI)

La TARI è un tributo finalizzato al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

La tassa è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti non comporta esonero o riduzione del tributo. Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.
I soggetti passivi del tributo sono i possessori e i detentori dell’immobile.

Descrizione

La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; è stata introdotta ed è disciplinata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie; rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva. Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazione, quali balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi e le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative di utenze non domestiche. Per le parti comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile, utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti non comporta esonero o riduzione del tributo.

Come fare

Ogni soggetto passivo TARI ha l’obbligo di presentare la dichiarazione di occupazione/detenzione delle superfici utili ai fini tassa rifiuti nonché le successive variazioni e/o cessazioni, utilizzando la modulistica predisposta dall’Ufficio messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti e scaricabile a fondo pagina, entro il 20 gennaio dell'anno successivo all’inizio o cessazione o variazione del possesso, detenzione di locali ed aree. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

Presentazione della Domanda

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali oppure spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata e/o mail o tramite lo sportello online (in fase di aggiornamento e attualmente non funzionante). In caso di spedizione fa fede la data di invio ovvero di ricezione da parte del sistema telematico.
Per approfondimenti circa il contenuto della dichiarazione si rinvia al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti visualizzabile e scaricabile a fondo pagina

Violazione degli obblighi di pagamento o dichiarativi

Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa fa pervenire ai contribuenti, , apposito prospetto riassuntivo della tassa risultante dovuta sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati.
Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro i termini di scadenza previsti nel Regolamento e indicati nell’avviso bonario, per non incorrere nella sanzione prevista dal comma 695 dell'art. 1 L.n. 147/2013 legata all'omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione, pari al 30%. E' obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito del prospetto di calcolo del tributo (prospetto predisposto dal Comune per facilitare il versamento), per poter comunque eseguire il versamento entro il relativo termine di scadenza.
Qualora non venga effettuato spontaneamente il pagamento entro le scadenze previste,  o con ravvedimento operoso, verrà notificato un avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento immediatamente esecutivo, da versare in unica rata entro 60 giorni dalla ricezione, con addebito delle sanzioni, delle spese di notifica e con applicazione degli interessi di legge a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della rata non pagata.
Il medesimo procedimento di accertamento sarà attivato in caso di omessa presentazione della dichiarazione sulla tassa rifiuti o di dichiarazione infedele (con sanzione rispettivamente del 100% o del 50% dell'imposta dovuta).

Smarrimenti, mancato ricevimento, rettifiche, segnalazioni o reclami

In caso di smarrimento, o di non ricevimento, dell'avviso di pagamento o del modello di pagamento, il contribuente è tenuto a richiederne un duplicato all'U.O. Tributi, anche via e-mail all'indirizzo: tributi@comune.castenaso.bo.it

In caso di errori e/o dati non aggiornati relativi alla propria posizione TARI o per eventuali rettifiche o reclami è possibile rivolgersi all'UO Tributi con l’opportuna documentazione.
L'ufficio fornirà indicazioni in merito alla situazione dei pagamenti del contribuente richiedente.

Come ottenere il recapito degli avvisi di pagamento via mail o via pec
E' possibile attivare il servizio gratuito di recapito, via e-mail o via pec, degli avvisi di pagamento TARI, comunicando alla casella: tributi@comune.castenaso.bo.it l’indirizzo di posta elettronica (anche certificata) al quale inviare gli avvisi di pagamento e eventuali ulteriori comunicazioni tributarie.
In tal caso il Contribuente si impegna pertanto a verificare regolarmente la posta in arrivo presso il suddetto indirizzo e a dare comunicazione all'Ufficio Tributi di cambi di indirizzo o dell’impossibilità sopravvenuta di utilizzo della posta elettronica.

Cosa serve

• documento di identità, qualora il modulo venga trasmesso via mail/pec
• modulo
• eventuali allegati come indicati nel modulo

Cosa si ottiene

L'iscrizione a ruolo TARI e  l'invio da parte del Comune di apposito prospetto riassuntivo della tassa risultante dovuta sulla base delle dichiarazioni presentate (avviso bonario), al solo fine di facilitare il corretto versamento della stessa

Tempi e scadenze

La TARI deve essere annualmente versata in due rate di pari importo, con scadenza:
1 rata:
31 maggio (periodo gennaio – giugno)
2 rata:
2 dicembre (periodo luglio – dicembre)

con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno
.

Se la data cade di sabato o domenica la scadenza è prorogata al lunedì successivo.

Modalità di pagamento

Ai fini del versamento del tributo, in ossequio all'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di integrare nei propri sistemi di incasso la piattaforma PagoPA, il Comune ha adottato quale modalità di pagamento della TARI il sistema elettronico PagoPA.
Utilizzando il modello di pagamento PagoPa precompilato, allegato all'avviso bonario TARI, è possibile effettuare i versamenti sia online sulle piattaforme web, sia agli sportelli dei Prestatori di servizi di pagamento aderenti al servizio PagoPa individuabili nel dettaglio all’indirizzo https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/ .
( • Uffici Postali
• Agenzie di qualunque Banca abilitata al PagoPA
• Sportelli ATM abilitati delle Banche aderenti al Pago PA
• Internet banking di Banca Italiana (cercando i loghi CBILL o PagoPA)
• Punti vendita e ricevitorie di SISAL, Lottomatica e Banca 5
• Altri Prestatori di servizi di pagamento digitali aderenti a PagoPA)

PAGAMENTI ARRETRATI
Si ricorda di provvedere al ravvedimento operoso entro il termine di 5 anni dall’omissione totale o parziale di pagamento prima che sia iniziata l’attività accertativa d’ufficio, con calcolo che potrà essere richiesto all'UO Tributi o effettuato rivolgendosi a propri consulenti o associazioni di categoria.

RATEAZIONE:
Per l'istanza di rateazione degli avvisi bonari e degli avvisi di accertamento vedasi rispettivamente l'art 35 bis e l'art 34 del vigente Regolamento TARI in fondo alla pagina

Costi

Il costo dei servizi di pagamento relativo al bollettino PAGOPA, per il Contribuente, è variabile in relazione al canale di pagamento utilizzato.

Accedi al servizio

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Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Normativa_di_riferimento_TARI.pdf [.pdf 52,58 Kb - 11/07/2024 - 20/05/2025]

Contatti

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Ultimo aggiornamento pagina: 12/09/2025 08:56:41

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